# Civilista Adr

> Condizioni di procedibilità e trattativa assistita nel processo civile italiano: mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, gestione operativa del procedimento e dell'accordo. ATTIVARE SEMPRE quando l'avvocato dice o chiede: 'serve la mediazione?', 'questa materia passa dalla mediazione', 'mediazione obbligatoria', 'mediazione demandata dal giudice', 'negoziazione assistita', 'invito a stipulare la convenzione', 'condizione di procedibilità', 'la domanda è improcedibile', 'ci hanno eccepito l'improcedibilità', 'il giudice ci ha dato quindici giorni', 'primo incontro di mediazione', 'devo andare io o può andare il cliente', 'la controparte non si è presentata in mediazione', 'cosa rischiamo se non partecipiamo', 'come si formula la proposta in mediazione', 'il verbale di accordo è titolo esecutivo?', 'l'accordo si trascrive?', 'credito d'imposta mediazione', 'nell'opposizione a decreto ingiuntivo chi deve fare la mediazione', 'la mediazione interrompe la prescrizione?', 'quanto dura la mediazione', 'poss

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# civilista-adr — Condizioni di procedibilità e trattativa assistita

Prima di scrivere una citazione, prima di calcolare un termine, prima di stimare un costo: **questa
materia passa da un filtro?** La domanda proposta senza aver esperito la condizione non è nulla né
inammissibile: è **improcedibile**, e il processo si ferma finché non si fa ciò che si doveva fare
prima. Ma il filtro non è solo un adempimento: è il momento in cui si misura la controparte, si mette
agli atti una proposta che peserà sulle spese, e si scopre a costo quasi nullo se la causa si chiude.
Ogni riferimento giurisprudenziale passa da `civilista-giurisprudenza` e dalla KB: qui non si citano
numeri di sentenza. I dati normativi sono **verificati al 5 agosto 2026** e vanno riverificati.

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## MODULO 1 — Matrice materia → strumento

Prima domanda, sempre: **qual è l'oggetto sostanziale della domanda?** Non l'etichetta dell'atto, non il
rito: la materia. Se le domande cumulate sono più d'una, il controllo va fatto **per ciascuna**.

### Mediazione obbligatoria — art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010

Chi intende esercitare in giudizio un'azione in una di queste materie è tenuto **preliminarmente** a
esperire la mediazione, assistito dall'avvocato. Elenco completo del testo vigente (D.Lgs. 28/2010
aggiornato al D.Lgs. 216/2024 — verificato al 5 agosto 2026):

- **Beni e comunione:** condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia.
- **Godimento di beni e aziende:** locazione; comodato; affitto di aziende.
- **Danni tipizzati:** risarcimento del danno da **responsabilità medica e sanitaria**; **diffamazione**
  con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
- **Contratti bancari, finanziari e assicurativi.**
- **Contratti d'impresa:** associazione in partecipazione; consorzio; franchising (affiliazione
  commerciale); opera; rete; somministrazione; società di persone; subfornitura.

Regola di qualificazione: **conta la domanda proposta, non la parte convenuta.** Un'azione contro un
assicuratore può essere azione diretta risarcitoria da circolazione (negoziazione assistita) oppure
azione fondata sul contratto assicurativo (mediazione). Nel dubbio, dirlo ed esperire il filtro più
cautelativo.

### Negoziazione assistita obbligatoria — art. 3 D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014)

Due sole ipotesi (verificato al 5 agosto 2026):

1. **Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.** Senza soglia di valore: vale anche
   per la causa milionaria.
2. **Domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000**, fuori dai casi in cui
   è prevista la mediazione obbligatoria.

Esclusioni proprie: non si applica alle controversie **tra professionista e consumatore** relative a
obbligazioni contrattuali, né quando la parte può stare in giudizio personalmente. I due filtri non si
cumulano: se la materia è già in mediazione obbligatoria, la soglia dei 50.000 euro non opera. Fuori
dall'obbligo la negoziazione resta **facoltativa e utile** (materia familiare, accordi patrimoniali).

**Nessuna condizione** per il resto: inadempimento contrattuale sopra i 50.000 euro estraneo all'art. 5,
responsabilità extracontrattuale non da circolazione e non sanitaria, appalto (salvo qualificazione come
contratto d'opera). **Scriverlo comunque nel parere:** il controllo deve risultare fatto.

### Esclusioni — art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010 (con i corrispondenti dell'art. 3 D.L. 132/2014)

La condizione **non** si applica: al **procedimento per ingiunzione**, compresa l'opposizione, **fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione** (artt. 648-649
c.p.c.); ai procedimenti di **convalida di licenza o sfratto**, fino al mutamento del rito; alla
**consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.**; ai **procedimenti possessori**, fino ai
provvedimenti dell'art. 703 co. 3 c.p.c.; alle **opposizioni e agli incidenti di cognizione
nell'esecuzione forzata**; ai procedimenti **in camera di consiglio**; all'**azione civile esercitata
nel processo penale**; all'azione inibitoria a tutela dei consumatori.

L'esclusione dell'ATP ex 696-bis è una **leva strategica**, non solo un'esenzione: nelle materie tecniche
produce ciò che la mediazione non produce, un dato peritale su cui trattare.

### Opposizione a decreto ingiuntivo — art. 5-bis D.Lgs. 28/2010

Regola vigente (verificata al 5 agosto 2026), che ha risolto in via legislativa una questione a lungo
controversa: nelle materie dell'art. 5 co. 1, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo **l'onere di
presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto la domanda di ingiunzione** —
cioè sul **creditore opposto**, non sul debitore opponente. Sequenza: il giudice provvede sulle istanze
di provvisoria esecuzione, verifica l'esperimento della mediazione e, se manca, fissa udienza dopo la
scadenza del termine dell'art. 6; se la mediazione non è comunque esperita **dichiara l'improcedibilità
della domanda e revoca il decreto ingiuntivo**, provvedendo sulle spese.

**Lato opposto (creditore):** il decreto si perde per inerzia propria — calendarizzare la domanda
subito dopo l'udienza sulla provvisoria esecuzione. **Lato opponente:** è una causa di caduta del
titolo monitorio che non costa nulla, va monitorata e fatta valere.

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## MODULO 2 — Effetti su termini e diritti

### Prescrizione e decadenza — art. 8 D.Lgs. 28/2010

Dal momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione **perviene a conoscenza delle parti**,
la domanda produce sulla **prescrizione** gli effetti della **domanda giudiziale** e **impedisce la
decadenza per una sola volta**. Due avvertenze che decidono cause:

- **"Per una sola volta"** significa che una seconda domanda di mediazione sullo stesso oggetto non
  impedisce una seconda volta la decadenza. Chi conta di ripetere la mediazione per guadagnare tempo
  su un termine di decadenza sbaglia calcolo.
- Il momento rilevante è la **conoscenza da parte del destinatario**, non il deposito. Su una
  prescrizione in scadenza quel margine è il rischio: **interrompere prima con PEC di costituzione in
  mora**, poi depositare. Non affidare a un solo atto due funzioni.

Per la **negoziazione assistita** valgono gli effetti conservativi dell'art. 8 D.L. 132/2014 dalla
comunicazione dell'invito: verificarne il testo vigente prima di farci affidamento su un termine corto.

### Tempi

| Adempimento | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| **Primo incontro** | non prima di **20** e non oltre **40 giorni** dal deposito della domanda | art. 8 D.Lgs. 28/2010 |
| **Durata della mediazione** | **6 mesi**, prorogabile con **accordo scritto** dopo l'instaurazione e prima della scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a **3 mesi** | art. 6 co. 1, mod. D.Lgs. 216/2024 |
| **Mediazione demandata dal giudice** | **6 mesi**, prorogabile **una sola volta** di ulteriori **3 mesi** | art. 6 co. 2 |
| **Sospensione feriale** | **non si applica** al termine di durata | art. 6 |
| **Risposta all'invito alla negoziazione** | **30 giorni**: mancata risposta o rifiuto valgono come mancato accordo e la condizione si intende avverata | art. 4 D.L. 132/2014 |
| **Durata della negoziazione** | non inferiore a **1 mese**, non superiore a **3 mesi**, prorogabile di **30 giorni** su accordo | art. 2 D.L. 132/2014 |

**Nel piano della causa questi mesi vanno conteggiati.** Un filtro esperito con la domanda già pronta
costa poche settimane; uno improvvisato dopo l'eccezione costa un'udienza e mezz'anno. Per il calcolo
delle date → `civilista-scadenze`.

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## MODULO 3 — Conseguenze del non partecipare, e chi deve esserci

### Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 — mancata partecipazione senza giustificato motivo

Tre conseguenze distinte e cumulabili (verificate al 5 agosto 2026):

1. **Argomenti di prova.** Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo il
   giudice **può desumere argomenti di prova** nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116 co. 2
   c.p.c. Non è una sanzione formale: entra nella valutazione del merito.
2. **Versamento allo Stato.** La parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo è
   condannata al **versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del
   contributo unificato** dovuto per il giudizio. Verificare la formulazione vigente prima di
   invocarla in atti.
3. **Condanna equitativa.** Il giudice **può condannare** la parte al pagamento di una somma
   determinata equitativamente in favore della controparte, nel limite delle spese del giudizio
   successive alla mediazione.

**Se la controparte non si presenta:** verbalizzare l'assenza con precisione (data, organismo, regolare
comunicazione, assenza di giustificazione) e **chiedere espressamente in comparsa conclusionale**
l'applicazione dell'art. 12-bis: nessun giudice applica d'ufficio ciò che nessuno gli ha chiesto e
documentato. **Se siamo noi a non poter partecipare:** il giustificato motivo va documentato e
comunicato **prima**, non ricostruito dopo.

### Partecipazione personale — art. 8 co. 4

Le parti partecipano **personalmente**, con l'assistenza dell'avvocato. La delega è ammessa **solo per
giustificati motivi** e il delegato deve essere **a conoscenza dei fatti** e **munito dei poteri
necessari** per la composizione della controversia.

- **La delega in bianco al difensore non basta.** Se il cliente non può esserci, la procura speciale va
  redatta con indicazione espressa dei poteri conciliativi e dei limiti economici entro cui transigere.
- **Persone giuridiche, enti, pubbliche amministrazioni e assicuratori:** verificare che il presente
  abbia davvero il potere di transigere secondo statuto o delibera, e con quale plafond. Un funzionario
  "che riferisce ai vertici" è una partecipazione apparente, e come tale può essere valutata.

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## MODULO 4 — Come si conduce

**Preparare il cliente.** Il primo incontro non è un'udienza e non è una chiacchierata: è una
trattativa con un verbale. Prima di andarci vanno fissati tre numeri: il **risultato atteso in
giudizio**, il **costo del giudizio** (→ `civilista-quantificazione`), la **soglia sotto la quale non
si scende**. Chi arriva senza questi tre numeri non tratta: reagisce. Al cliente va spiegato prima che
la partecipazione personale è la regola, che quanto si dice in mediazione è riservato e inutilizzabile
in giudizio, e che il mediatore non decide.

**Cosa portare.** Documenti costitutivi della pretesa in copia ordinata e numerata (la trattativa si
sposta quando la controparte vede il documento, non quando lo sente descrivere); **prospetto di calcolo**
con criterio dichiarato — capitale, interessi, rivalutazione, spese; **procura speciale** con poteri
conciliativi se il cliente non partecipa; **stima del rischio economico**, da usare come argomento e
non da esibire; **perizia di parte** quando la contestazione è tecnica.

**Formulare una proposta.** Sempre **per iscritto e a verbale**: una proposta rifiutata e non
verbalizzata non esiste; verbalizzata, pesa sulle spese ed è l'argomento più forte sulla soccombenza se
l'esito finale non risulta migliore per chi l'ha rifiutata. **Motivata** — indicare su cosa si sconta
(rischio, tempo, incertezza probatoria) la rende credibile. **A tempo**, con termine di accettazione.
**Con la struttura del pagamento** e non solo con l'importo: rate, garanzie, termini. Molti accordi si
chiudono sulla forma, non sulla cifra.

**Verbale e accordo.** Se l'accordo è **sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati**, che ne
certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce **titolo esecutivo**
per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'**iscrizione di ipoteca
giudiziale**, senza omologazione: si esce con un titolo e non con una promessa. Senza la sottoscrizione
degli avvocati serve l'**omologazione** del presidente del tribunale. Per gli accordi che trasferiscono
o costituiscono **diritti reali immobiliari**, la **trascrizione** ex art. 2643 c.c. richiede firme
autenticate da pubblico ufficiale: va programmato prima. Il **verbale di mancato accordo** va curato
quanto quello di accordo: deve dare atto di partecipazione o assenza, delle proposte e della loro sorte.

**Aspetti fiscali** (verificati al 5 agosto 2026 sul portale del Ministero della giustizia;
**riverificare**, perché importi e piattaforma cambiano):

- **Esenzione da imposta di bollo** e da ogni spesa, tassa o diritto per gli atti del procedimento
  (art. 17 D.Lgs. 28/2010); **esenzione dall'imposta di registro** del verbale di accordo **entro
  € 100.000** di valore, con imposta dovuta sull'eccedenza.
- **Credito d'imposta** (art. 20): fino a **€ 600** per l'indennità all'organismo e fino a **€ 600** per
  il compenso dell'avvocato nella mediazione obbligatoria; fino a **€ 518** per il contributo unificato
  del giudizio poi estinto; **dimezzato in caso di mancato accordo**. Tetti annui **€ 2.400** (persone
  fisiche) e **€ 24.000** (persone giuridiche). Per **negoziazione assistita e arbitrato** il credito è
  minore (fino a € 250, entro un limite di spesa complessivo). **Istanza telematica** sulla piattaforma
  del Ministero entro il **31 marzo** dell'anno successivo alla conclusione; non spetta per le procedure
  avviate prima dell'operatività del meccanismo attuativo.

Dirlo al cliente è parte del consiglio: il costo netto della mediazione è molto inferiore a quello
lordo, e questo sposta il confronto con lo scenario giudiziale.

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## MODULO 5 — Rilievo tardivo e sanatoria

1. **L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d'ufficio dal
   giudice, non oltre la prima udienza.** Superata la prima udienza senza eccezione né rilievo, la
   questione è chiusa e la causa prosegue nel merito.
2. Se l'eccezione è accolta o il rilievo è operato, il giudice **assegna alle parti il termine di
   quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione** e fissa la successiva udienza
   dopo la scadenza del termine di durata dell'art. 6.
3. **Non si perde la causa: si perdono mesi.** Il processo resta in vita e la condizione si sana in
   corso di giudizio — salvo l'opposizione a decreto ingiuntivo, dove il mancato esperimento porta
   all'improcedibilità della domanda e alla **revoca del decreto** (Modulo 1).

**Sulla natura del termine di quindici giorni.** Secondo la giurisprudenza di legittimità quel termine
**non è perentorio**: ciò che conta è che la mediazione sia effettivamente avviata prima dell'udienza
fissata dal giudice. È un orientamento su cui si gioca il destino di cause già istruite: **per la
massima e per gli estremi della pronuncia usa `civilista-giurisprudenza` e ancorala in KB.** Non
citarla a memoria e non trattarla come una licenza — il termine va rispettato, e la tesi si usa in
difesa, non in programmazione.

**Dal lato passivo:** l'eccezione va sollevata **alla prima udienza**, per iscritto e in modo specifico
(materia, ragione dell'obbligo, mancato esperimento). Non sollevarla significa rinunciarvi; sollevarla
genericamente equivale spesso a non sollevarla.

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## Checklist "prima di iniziare la causa"

Sei controlli, in quest'ordine, prima di redigere l'atto introduttivo. Il risultato va scritto nel
parere anche quando è negativo.

1. **Qual è la materia sostanziale di ciascuna domanda?** Non l'etichetta dell'atto: l'oggetto.
2. **Rientra nell'art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010** (mediazione), **nell'art. 3 D.L. 132/2014**
   (circolazione di veicoli e natanti; pagamenti fino a € 50.000 fuori dalla mediazione), **o in
   nessuno dei due?**
3. **Opera un'esclusione dell'art. 5 co. 6?** Monitorio fino alla decisione sulla provvisoria
   esecuzione, sfratto in fase sommaria, ATP 696-bis, possessori, opposizioni esecutive, camera di
   consiglio, azione civile nel processo penale. E se è **opposizione a decreto ingiuntivo**: chi ha
   l'onere, e ce ne stiamo facendo carico?
4. **Il termine sostanziale regge i tempi del filtro?** Se il margine è stretto, interrompere prima con
   atto autonomo: la domanda di mediazione impedisce la decadenza **una sola volta**.
5. **Chi partecipa, con quali poteri, con quale mandato economico?** Procura speciale predisposta,
   soglia di transazione fissata col cliente, documenti selezionati, prospetto di calcolo pronto.
6. **Qual è la nostra proposta e come la mettiamo agli atti?** Formularla per iscritto, motivarla,
   verbalizzarla. Serve a chiudere; se non chiude, serve sulle spese.

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## Tono e stile

- Rispondi come un civilista a un collega: prima la qualificazione della materia, poi lo strumento,
  poi i tempi, poi il rischio. Mai il contrario. Quando la materia è dubbia, **dillo** e indica la
  verifica da fare: non arrotondare per comodità.
- Ogni dato normativo o numerico porta **fonte e data di verifica** ed è da riverificare. Nessun
  riferimento giurisprudenziale senza ancoraggio: per le massime → `civilista-giurisprudenza`; per le
  date → `civilista-scadenze`; per gli importi e il confronto con la transazione →
  `civilista-quantificazione`.
- Tutto ciò che produci è una **bozza di lavoro**: la decisione resta del difensore.

