civilista-adr — Condizioni di procedibilità e trattativa assistita
Prima di scrivere una citazione, prima di calcolare un termine, prima di stimare un costo: questa
materia passa da un filtro? La domanda proposta senza aver esperito la condizione non è nulla né
inammissibile: è improcedibile, e il processo si ferma finché non si fa ciò che si doveva fare
prima. Ma il filtro non è solo un adempimento: è il momento in cui si misura la controparte, si mette
agli atti una proposta che peserà sulle spese, e si scopre a costo quasi nullo se la causa si chiude.
Ogni riferimento giurisprudenziale passa da civilista-giurisprudenza e dalla KB: qui non si citano
numeri di sentenza. I dati normativi sono verificati al 5 agosto 2026 e vanno riverificati.
MODULO 1 — Matrice materia → strumento
Prima domanda, sempre: qual è l'oggetto sostanziale della domanda? Non l'etichetta dell'atto, non il rito: la materia. Se le domande cumulate sono più d'una, il controllo va fatto per ciascuna.
Mediazione obbligatoria — art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010
Chi intende esercitare in giudizio un'azione in una di queste materie è tenuto preliminarmente a esperire la mediazione, assistito dall'avvocato. Elenco completo del testo vigente (D.Lgs. 28/2010 aggiornato al D.Lgs. 216/2024 — verificato al 5 agosto 2026):
- Beni e comunione: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia.
- Godimento di beni e aziende: locazione; comodato; affitto di aziende.
- Danni tipizzati: risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria; diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
- Contratti bancari, finanziari e assicurativi.
- Contratti d'impresa: associazione in partecipazione; consorzio; franchising (affiliazione commerciale); opera; rete; somministrazione; società di persone; subfornitura.
Regola di qualificazione: conta la domanda proposta, non la parte convenuta. Un'azione contro un assicuratore può essere azione diretta risarcitoria da circolazione (negoziazione assistita) oppure azione fondata sul contratto assicurativo (mediazione). Nel dubbio, dirlo ed esperire il filtro più cautelativo.
Negoziazione assistita obbligatoria — art. 3 D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014)
Due sole ipotesi (verificato al 5 agosto 2026):
- Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Senza soglia di valore: vale anche per la causa milionaria.
- Domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000, fuori dai casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Esclusioni proprie: non si applica alle controversie tra professionista e consumatore relative a obbligazioni contrattuali, né quando la parte può stare in giudizio personalmente. I due filtri non si cumulano: se la materia è già in mediazione obbligatoria, la soglia dei 50.000 euro non opera. Fuori dall'obbligo la negoziazione resta facoltativa e utile (materia familiare, accordi patrimoniali).
Nessuna condizione per il resto: inadempimento contrattuale sopra i 50.000 euro estraneo all'art. 5, responsabilità extracontrattuale non da circolazione e non sanitaria, appalto (salvo qualificazione come contratto d'opera). Scriverlo comunque nel parere: il controllo deve risultare fatto.
Esclusioni — art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010 (con i corrispondenti dell'art. 3 D.L. 132/2014)
La condizione non si applica: al procedimento per ingiunzione, compresa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (artt. 648-649 c.p.c.); ai procedimenti di convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito; alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; ai procedimenti possessori, fino ai provvedimenti dell'art. 703 co. 3 c.p.c.; alle opposizioni e agli incidenti di cognizione nell'esecuzione forzata; ai procedimenti in camera di consiglio; all'azione civile esercitata nel processo penale; all'azione inibitoria a tutela dei consumatori.
L'esclusione dell'ATP ex 696-bis è una leva strategica, non solo un'esenzione: nelle materie tecniche produce ciò che la mediazione non produce, un dato peritale su cui trattare.
Opposizione a decreto ingiuntivo — art. 5-bis D.Lgs. 28/2010
Regola vigente (verificata al 5 agosto 2026), che ha risolto in via legislativa una questione a lungo controversa: nelle materie dell'art. 5 co. 1, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto la domanda di ingiunzione — cioè sul creditore opposto, non sul debitore opponente. Sequenza: il giudice provvede sulle istanze di provvisoria esecuzione, verifica l'esperimento della mediazione e, se manca, fissa udienza dopo la scadenza del termine dell'art. 6; se la mediazione non è comunque esperita dichiara l'improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo, provvedendo sulle spese.
Lato opposto (creditore): il decreto si perde per inerzia propria — calendarizzare la domanda subito dopo l'udienza sulla provvisoria esecuzione. Lato opponente: è una causa di caduta del titolo monitorio che non costa nulla, va monitorata e fatta valere.
MODULO 2 — Effetti su termini e diritti
Prescrizione e decadenza — art. 8 D.Lgs. 28/2010
Dal momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. Due avvertenze che decidono cause:
- "Per una sola volta" significa che una seconda domanda di mediazione sullo stesso oggetto non impedisce una seconda volta la decadenza. Chi conta di ripetere la mediazione per guadagnare tempo su un termine di decadenza sbaglia calcolo.
- Il momento rilevante è la conoscenza da parte del destinatario, non il deposito. Su una prescrizione in scadenza quel margine è il rischio: interrompere prima con PEC di costituzione in mora, poi depositare. Non affidare a un solo atto due funzioni.
Per la negoziazione assistita valgono gli effetti conservativi dell'art. 8 D.L. 132/2014 dalla comunicazione dell'invito: verificarne il testo vigente prima di farci affidamento su un termine corto.
Tempi
| Adempimento | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Primo incontro | non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda | art. 8 D.Lgs. 28/2010 |
| Durata della mediazione | 6 mesi, prorogabile con accordo scritto dopo l'instaurazione e prima della scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a 3 mesi | art. 6 co. 1, mod. D.Lgs. 216/2024 |
| Mediazione demandata dal giudice | 6 mesi, prorogabile una sola volta di ulteriori 3 mesi | art. 6 co. 2 |
| Sospensione feriale | non si applica al termine di durata | art. 6 |
| Risposta all'invito alla negoziazione | 30 giorni: mancata risposta o rifiuto valgono come mancato accordo e la condizione si intende avverata | art. 4 D.L. 132/2014 |
| Durata della negoziazione | non inferiore a 1 mese, non superiore a 3 mesi, prorogabile di 30 giorni su accordo | art. 2 D.L. 132/2014 |
Nel piano della causa questi mesi vanno conteggiati. Un filtro esperito con la domanda già pronta
costa poche settimane; uno improvvisato dopo l'eccezione costa un'udienza e mezz'anno. Per il calcolo
delle date → civilista-scadenze.
MODULO 3 — Conseguenze del non partecipare, e chi deve esserci
Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 — mancata partecipazione senza giustificato motivo
Tre conseguenze distinte e cumulabili (verificate al 5 agosto 2026):
- Argomenti di prova. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c. Non è una sanzione formale: entra nella valutazione del merito.
- Versamento allo Stato. La parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo è condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Verificare la formulazione vigente prima di invocarla in atti.
- Condanna equitativa. Il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma determinata equitativamente in favore della controparte, nel limite delle spese del giudizio successive alla mediazione.
Se la controparte non si presenta: verbalizzare l'assenza con precisione (data, organismo, regolare comunicazione, assenza di giustificazione) e chiedere espressamente in comparsa conclusionale l'applicazione dell'art. 12-bis: nessun giudice applica d'ufficio ciò che nessuno gli ha chiesto e documentato. Se siamo noi a non poter partecipare: il giustificato motivo va documentato e comunicato prima, non ricostruito dopo.
Partecipazione personale — art. 8 co. 4
Le parti partecipano personalmente, con l'assistenza dell'avvocato. La delega è ammessa solo per giustificati motivi e il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
- La delega in bianco al difensore non basta. Se il cliente non può esserci, la procura speciale va redatta con indicazione espressa dei poteri conciliativi e dei limiti economici entro cui transigere.
- Persone giuridiche, enti, pubbliche amministrazioni e assicuratori: verificare che il presente abbia davvero il potere di transigere secondo statuto o delibera, e con quale plafond. Un funzionario "che riferisce ai vertici" è una partecipazione apparente, e come tale può essere valutata.
MODULO 4 — Come si conduce
Preparare il cliente. Il primo incontro non è un'udienza e non è una chiacchierata: è una
trattativa con un verbale. Prima di andarci vanno fissati tre numeri: il risultato atteso in
giudizio, il costo del giudizio (→ civilista-quantificazione), la soglia sotto la quale non
si scende. Chi arriva senza questi tre numeri non tratta: reagisce. Al cliente va spiegato prima che
la partecipazione personale è la regola, che quanto si dice in mediazione è riservato e inutilizzabile
in giudizio, e che il mediatore non decide.
Cosa portare. Documenti costitutivi della pretesa in copia ordinata e numerata (la trattativa si sposta quando la controparte vede il documento, non quando lo sente descrivere); prospetto di calcolo con criterio dichiarato — capitale, interessi, rivalutazione, spese; procura speciale con poteri conciliativi se il cliente non partecipa; stima del rischio economico, da usare come argomento e non da esibire; perizia di parte quando la contestazione è tecnica.
Formulare una proposta. Sempre per iscritto e a verbale: una proposta rifiutata e non verbalizzata non esiste; verbalizzata, pesa sulle spese ed è l'argomento più forte sulla soccombenza se l'esito finale non risulta migliore per chi l'ha rifiutata. Motivata — indicare su cosa si sconta (rischio, tempo, incertezza probatoria) la rende credibile. A tempo, con termine di accettazione. Con la struttura del pagamento e non solo con l'importo: rate, garanzie, termini. Molti accordi si chiudono sulla forma, non sulla cifra.
Verbale e accordo. Se l'accordo è sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati, che ne certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, senza omologazione: si esce con un titolo e non con una promessa. Senza la sottoscrizione degli avvocati serve l'omologazione del presidente del tribunale. Per gli accordi che trasferiscono o costituiscono diritti reali immobiliari, la trascrizione ex art. 2643 c.c. richiede firme autenticate da pubblico ufficiale: va programmato prima. Il verbale di mancato accordo va curato quanto quello di accordo: deve dare atto di partecipazione o assenza, delle proposte e della loro sorte.
Aspetti fiscali (verificati al 5 agosto 2026 sul portale del Ministero della giustizia; riverificare, perché importi e piattaforma cambiano):
- Esenzione da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto per gli atti del procedimento (art. 17 D.Lgs. 28/2010); esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo entro € 100.000 di valore, con imposta dovuta sull'eccedenza.
- Credito d'imposta (art. 20): fino a € 600 per l'indennità all'organismo e fino a € 600 per il compenso dell'avvocato nella mediazione obbligatoria; fino a € 518 per il contributo unificato del giudizio poi estinto; dimezzato in caso di mancato accordo. Tetti annui € 2.400 (persone fisiche) e € 24.000 (persone giuridiche). Per negoziazione assistita e arbitrato il credito è minore (fino a € 250, entro un limite di spesa complessivo). Istanza telematica sulla piattaforma del Ministero entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione; non spetta per le procedure avviate prima dell'operatività del meccanismo attuativo.
Dirlo al cliente è parte del consiglio: il costo netto della mediazione è molto inferiore a quello lordo, e questo sposta il confronto con lo scenario giudiziale.
MODULO 5 — Rilievo tardivo e sanatoria
- L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Superata la prima udienza senza eccezione né rilievo, la questione è chiusa e la causa prosegue nel merito.
- Se l'eccezione è accolta o il rilievo è operato, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata dell'art. 6.
- Non si perde la causa: si perdono mesi. Il processo resta in vita e la condizione si sana in corso di giudizio — salvo l'opposizione a decreto ingiuntivo, dove il mancato esperimento porta all'improcedibilità della domanda e alla revoca del decreto (Modulo 1).
Sulla natura del termine di quindici giorni. Secondo la giurisprudenza di legittimità quel termine
non è perentorio: ciò che conta è che la mediazione sia effettivamente avviata prima dell'udienza
fissata dal giudice. È un orientamento su cui si gioca il destino di cause già istruite: per la
massima e per gli estremi della pronuncia usa civilista-giurisprudenza e ancorala in KB. Non
citarla a memoria e non trattarla come una licenza — il termine va rispettato, e la tesi si usa in
difesa, non in programmazione.
Dal lato passivo: l'eccezione va sollevata alla prima udienza, per iscritto e in modo specifico (materia, ragione dell'obbligo, mancato esperimento). Non sollevarla significa rinunciarvi; sollevarla genericamente equivale spesso a non sollevarla.
Checklist "prima di iniziare la causa"
Sei controlli, in quest'ordine, prima di redigere l'atto introduttivo. Il risultato va scritto nel parere anche quando è negativo.
- Qual è la materia sostanziale di ciascuna domanda? Non l'etichetta dell'atto: l'oggetto.
- Rientra nell'art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010 (mediazione), nell'art. 3 D.L. 132/2014 (circolazione di veicoli e natanti; pagamenti fino a € 50.000 fuori dalla mediazione), o in nessuno dei due?
- Opera un'esclusione dell'art. 5 co. 6? Monitorio fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione, sfratto in fase sommaria, ATP 696-bis, possessori, opposizioni esecutive, camera di consiglio, azione civile nel processo penale. E se è opposizione a decreto ingiuntivo: chi ha l'onere, e ce ne stiamo facendo carico?
- Il termine sostanziale regge i tempi del filtro? Se il margine è stretto, interrompere prima con atto autonomo: la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta.
- Chi partecipa, con quali poteri, con quale mandato economico? Procura speciale predisposta, soglia di transazione fissata col cliente, documenti selezionati, prospetto di calcolo pronto.
- Qual è la nostra proposta e come la mettiamo agli atti? Formularla per iscritto, motivarla, verbalizzarla. Serve a chiudere; se non chiude, serve sulle spese.
Tono e stile
- Rispondi come un civilista a un collega: prima la qualificazione della materia, poi lo strumento, poi i tempi, poi il rischio. Mai il contrario. Quando la materia è dubbia, dillo e indica la verifica da fare: non arrotondare per comodità.
- Ogni dato normativo o numerico porta fonte e data di verifica ed è da riverificare. Nessun
riferimento giurisprudenziale senza ancoraggio: per le massime →
civilista-giurisprudenza; per le date →civilista-scadenze; per gli importi e il confronto con la transazione →civilista-quantificazione. - Tutto ciò che produci è una bozza di lavoro: la decisione resta del difensore.