civilista-famiglia — Crisi coniugale, figli e rapporti patrimoniali
Nel diritto di famiglia la tecnica conta, ma conta di più la scelta della strada: fra una consensuale chiusa in tre mesi e un contenzioso di quattro anni la differenza sta nella decisione presa nel primo colloquio.
Riferimento sostanziale:
KNOWLEDGE_BASE/06_SCHEDE_MATERIA/D_FAMIGLIA_E_PERSONE/SEPARAZIONE_DIVORZIO_E_FIGLI.md (onere della
prova, difese tipiche, quantificazione): leggila prima, qui non si ripete. Termini →
civilista-scadenze. Orientamenti → civilista-giurisprudenza, con quote-then-claim: nessun numero di
sentenza a memoria.
AVVERTENZA, da ripetere su ogni pratica. Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie NON è operativo: il D.L. 117/2025 ha spostato l'entrata a regime a ottobre 2026 (termine dell'art. 49 D.Lgs. 149/2022 portato da tre a quattro anni), e fonti di categoria riferiscono un ulteriore slittamento a dicembre 2026. Stato al 6 agosto 2026: riscontrare in Gazzetta Ufficiale prima di ogni deposito. Fino ad allora vale il riparto attuale (§ 1.6).
Modulo 0 — La mappa delle strade possibili
Prima domanda: c'è accordo, o è realistico costruirlo? Se sì, si sceglie fra tre percorsi consensuali molto diversi per costo e velocità; se no, si va in giudizio — ma ogni percorso può convertirsi.
| Percorso | Presupposti | Tempi realistici | Costi | Quando conviene |
|---|---|---|---|---|
| Domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.): separazione, divorzio o entrambi cumulati in un unico ricorso | Accordo su status, figli, economia e casa; ricorso sottoscritto da entrambi | 2-6 mesi dal deposito, con forti differenze fra uffici — dato di prassi, da tarare sul tribunale adito | CU € 43 (€ 43+43 se si cumulano separazione e divorzio); esenzioni fiscali dell'art. 19 L. 74/1987; compensi secondo DM 55/2014 e s.m.i. | Quasi sempre la scelta migliore con figli minori o trasferimenti patrimoniali: il vaglio del giudice dà stabilità al titolo |
| Negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014) | Accordo, almeno un avvocato per parte, convenzione scritta. Ammessa anche con figli minori, incapaci o non autosufficienti, con passaggio dal PM | Convenzione da 1 a 3 mesi, prorogabile di 30 giorni; poi PM (10 gg per la trasmissione) e stato civile (10 gg) | Nessun CU, costi essenzialmente professionali. Sanzione da € 2.000 a € 10.000 per l'avvocato che non trasmette allo stato civile nei 10 giorni | Quando le parti vogliono restare fuori dal tribunale e c'è materia patrimoniale da regolare. Con figli tutelati serve autorizzazione del PM, non semplice nullaosta |
| Accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 D.L. 132/2014) | NON ammesso con figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; e l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale | Comparizione per la conferma non prima di 30 giorni dalla ricezione; la mancata comparizione equivale a mancata conferma | Diritto fisso comunale di importo modesto — verificare presso il comune | Coppie senza figli tutelati e senza nulla da trasferire. Perimetro strettissimo: spiegarlo prima che il cliente ci si infili da solo |
| Separazione o divorzio contenzioso (rito unificato, § 1) | Nessun accordo, o accordo solo parziale | Primo grado 1-3 anni, oltre l'eventuale appello — stima di prassi, non statistica ufficiale | CU € 98 (€ 98+98 se cumulate). Esenti da CU i procedimenti relativi alla prole: mantenimento dei figli di qualunque età, affidamento dei minori, responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio | Quando manca il consenso su un punto non negoziabile, serve un provvedimento urgente, ci sono redditi occultati o rischio per i minori |
Fonte degli importi: circolare del Ministero della giustizia 19 dicembre 2024 dopo il D.Lgs. 164/2024 (verificato al 6 agosto 2026). Riverificare prima del deposito.
Regole di scelta, da applicare non da recitare.
- Il divieto di patti di trasferimento patrimoniale dell'art. 12 è inderogabile. Se le parti devono trasferirsi la casa, liquidare una quota o sistemare un mutuo, l'art. 12 è escluso: si passa da negoziazione assistita o da ricorso congiunto. Con figli minori, mai l'art. 12.
- Un accordo parziale vale. Se si concorda su status e figli e si litiga solo sull'assegno, si deposita congiuntamente il concordato e si porta in contenzioso il residuo: il conflitto totale è spesso una proiezione del cliente.
- Il termine per il divorzio corre comunque: 12 mesi dalla comparizione dei coniugi nella separazione giudiziale, 6 in quella consensuale. Il ricorso congiunto cumulato separazione + divorzio è la novità più utile della riforma, ma la pronuncia sul divorzio resta subordinata a quel termine.
- Nessuna condizione di procedibilità: la famiglia non rientra né nella mediazione obbligatoria né
nella negoziazione assistita obbligatoria, e quella dell'art. 6 è facoltativa (→
civilista-adr). La mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.) è un invito del giudice e richiede il consenso delle parti.
Modulo 1 — Il rito unificato (artt. 473-bis ss. c.p.c.)
Procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023; il rito semplificato non si applica. Sequenza: ricorso → decreto di fissazione entro 3 giorni → notifica → costituzione del convenuto → tre memorie a ritroso → udienza di comparizione personale con conciliazione e provvedimenti temporanei e urgenti → istruttoria → decisione. Distanze (art. 473-bis.14 c.p.c., verificato al 6 agosto 2026): fra notifica e udienza 60 giorni liberi minimi (90 se all'estero), udienza entro 90 giorni dal deposito (120 se notifica all'estero).
Il ricorso, atto tendenzialmente definitivo. Contenuto (art. 473-bis.12 c.p.c.): ufficio, dati delle parti e dei figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione, oggetto della domanda, fatti ed elementi di diritto, indicazione specifica di mezzi di prova e documenti, segnalazione di altri procedimenti pendenti connessi.
Deposito obbligatorio della documentazione economica, con domande di contributo economico o figli minori: dichiarazioni dei redditi ed estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni, documentazione su diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e quote sociali. Non è un adempimento formale: è la prova su cui si decidono gli assegni, e chi documenta poco subisce provvedimenti provvisori costruiti sui documenti dell'altro, che tendono a consolidarsi. Con figli minori si allega il piano genitoriale. Se i redditi dichiarati sono incoerenti con il tenore di vita, chiedere subito le indagini della polizia tributaria (art. 473-bis.13 c.p.c.).
La comparsa di risposta: decadenze anche per il convenuto. Costituzione almeno 30 giorni prima dell'udienza (art. 473-bis.14 c.p.c.). La comparsa (art. 473-bis.16 c.p.c., che richiama gli artt. 167 e 473-bis.12) contiene a pena di decadenza: eccezioni non rilevabili d'ufficio; domande riconvenzionali (tipicamente l'addebito); i procedimenti connessi pendenti; la stessa documentazione economica triennale e il piano genitoriale; prove e documenti. La contestazione generica equivale a non contestazione (art. 115 c.p.c.).
Le tre memorie dell'art. 473-bis.17 c.p.c., a ritroso:
- 20 giorni prima — attore: presa di posizione chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, precisazione o modifica delle domande, nuove domande conseguenti alle difese avversarie, prove;
- 10 giorni prima — convenuto: precisazione e modifica di domande, eccezioni e conclusioni; eccezioni conseguenti alle domande e alle allegazioni dell'attore; prove e documenti;
- 5 giorni prima — attore, limitata alle sole indicazioni di prova contraria.
Sono termini a ritroso: se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo il termine si anticipa.
Calcolo → civilista-scadenze.
Udienza e provvedimenti temporanei. All'udienza: comparizione personale, conciliazione, provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.) su figli, casa e contributi. È la fase che determina l'assetto pratico per gli anni successivi: va preparata come una decisione di merito.
Reclamo (art. 473-bis.24 c.p.c., verificato al 6 agosto 2026): corte d'appello in composizione
collegiale, termine perentorio di 10 giorni dalla pronuncia in udienza, dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore. Reclamabili i provvedimenti della prima udienza e, in corso di causa,
soltanto quelli che sospendono o limitano la responsabilità genitoriale, modificano affidamento o
collocamento, o dispongono l'affidamento a terzi. Non sospende l'esecuzione, salvo circostanze
sopravvenute idonee a produrre grave e irreparabile danno. Sospensione feriale su questo termine: da
verificare con civilista-scadenze.
Competenza, finché il tribunale unico non parte. Al tribunale ordinario in composizione collegiale: separazione, divorzio, misure economiche, affidamento e mantenimento dei figli cumulati con domande di sua competenza. Tribunale per i minorenni: procedimenti de potestate (artt. 330, 332, 333, 336 c.c.) non cumulati, adozione, materie riservate. Giudice tutelare: autorizzazioni, vigilanza, beni del minore, amministrazione di sostegno. Concentrazione (art. 38 disp. att. c.c.): pendente un giudizio di separazione, divorzio o affidamento, le domande de potestate vi sono attratte.
In concreto: se pende già un giudizio fra le stesse parti, di regola si concentra lì; se la domanda è di sola decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale non cumulata, tribunale per i minorenni; se è di autorizzazione o vigilanza, giudice tutelare; altrimenti tribunale ordinario. La competenza territoriale ex art. 473-bis.11 c.p.c. è inderogabile e ancorata alla residenza abituale del minore. Con minori coinvolti l'intervento del PM è obbligatorio.
Modulo 2 — Figli
Affidamento e collocamento. L'affidamento condiviso è la regola (art. 337-ter c.c.). L'esclusivo (art. 337-quater c.c.) è l'eccezione e presuppone che il condiviso sia contrario all'interesse del minore: non bastano il conflitto fra i genitori, la distanza o l'inadempimento economico. Chi lo chiede prova condotte pregiudizievoli concrete (relazioni dei servizi, documentazione, CTU).
Da tenere distinti, perché il cliente li confonde: affidamento = chi decide; collocamento = dove il figlio risiede abitualmente; tempi di permanenza = quanto sta con ciascun genitore. L'assetto più diffuso è condiviso con collocamento prevalente presso un genitore; le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza) restano di comune accordo. Il piano genitoriale va scritto in modo verificabile: giorni, orari, festività, vacanze, chi accompagna, come si pagano le spese.
Mantenimento e spese straordinarie. Il mantenimento diretto — ciascuno provvede alle spese quando il figlio è con lui, con voci fisse ripartite — funziona solo con redditi comparabili, tempi paritari e capacità di collaborazione. L'assegno periodico è la regola pratica: criteri dell'art. 337-ter co. 4 c.c. (esigenze attuali del figlio; tenore di vita in costanza di convivenza; tempi di permanenza; risorse di entrambi; valenza economica dei compiti domestici e di cura), con adeguamento ISTAT espresso.
Spese straordinarie: non incluse nell'assegno, ripartite di regola al 50% o in diversa proporzione. Distinguere ed elencare le spese che richiedono il previo accordo e quelle che non lo richiedono; molti tribunali hanno protocolli locali, ed è il documento che decide la maggior parte delle liti successive. Il mantenimento dei figli minori è sottratto alla disponibilità delle parti: il giudice ha poteri officiosi.
Figli maggiorenni non autosufficienti. Il diritto non cessa con la maggiore età, ma il baricentro
probatorio si sposta col tempo: chi invoca il mantenimento del figlio maggiorenne prova la mancanza di
autosufficienza e la sua non imputabilità — studi coerenti e proficui, ricerca effettiva di lavoro,
condizioni del mercato. L'obbligato contrasta provando l'autosufficienza raggiunta o l'inerzia colpevole.
Orientamenti più rigorosi col crescere dell'età → civilista-giurisprudenza.
Ascolto del minore (artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.). L'ascolto è obbligatorio per il minore che ha compiuto 12 anni e per quello di età inferiore capace di discernimento, in ogni procedimento in cui si adottano provvedimenti che lo riguardano. Il giudice può ometterlo solo con ordinanza motivata e solo se: è in contrasto con l'interesse del minore; è manifestamente superfluo; vi è impossibilità fisica o psichica; il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato. L'omissione non motivata è vizio deducibile in impugnazione: verificare sempre che sia stato disposto.
Modalità: lo conduce il giudice, che può farsi assistere da esperti; più minori si ascoltano di regola separatamente; prima dell'ascolto il giudice illustra i temi a genitori, difensori e curatore speciale, che possono proporre argomenti e, su autorizzazione, parteciparvi; l'ascolto è videoregistrato e, se impossibile, il verbale descrive il comportamento del minore. Da dire al cliente: il minore non viene ascoltato per scegliere un genitore, e prepararlo è visibile e valutabile contro chi lo compie.
Curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.). Nomina obbligatoria, anche d'ufficio e a pena di nullità (verificato al 6 agosto 2026): quando il PM chieda la decadenza dalla responsabilità di entrambi i genitori, o un genitore la chieda contro l'altro; per provvedimenti ex art. 403 c.c. o affidamento ai sensi della L. 184/1983; quando dai fatti emersi risulti una situazione di pregiudizio tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; su richiesta del minore che abbia compiuto 14 anni. Facoltativa se i genitori sono temporaneamente inadeguati per gravi ragioni. Il giudice può attribuire poteri di rappresentanza sostanziale.
Modulo 3 — Assegni per il coniuge
Mantenimento in separazione (art. 156 c.c.). Presupposti: mancanza di redditi adeguati del richiedente e non addebitabilità della separazione a suo carico; parametro il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, correlato alle capacità dell'obbligato. Al coniuge cui la separazione sia addebitata restano i soli alimenti (artt. 433 ss. c.c.).
Assegno divorzile (art. 5 co. 6 L. 898/1970). Funzione assistenziale, perequativa e compensativa:
non ripristinare il tenore di vita matrimoniale, ma valutare l'inadeguatezza dei mezzi in rapporto al
contributo dato dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune,
alle rinunce professionali, alla durata del matrimonio, all'età e alla capacità lavorativa concreta.
Gli orientamenti si sono evoluti — criteri, contributo endofamiliare, incidenza della convivenza di
fatto stabile del beneficiario: non citare numeri di sentenza, cerca le massime con
civilista-giurisprudenza e, se non sono in KB, dichiaralo. Le nuove nozze del beneficiario
estinguono l'assegno (art. 5 co. 10). Nell'atto, separare l'an dal quantum.
Revisione per fatti sopravvenuti. Sempre possibile per sopravvenuti giustificati motivi (art. 156 co. 7 c.c.; art. 9 L. 898/1970), senza decadenze. Serve un fatto nuovo, sopravvenuto e documentato — perdita del lavoro, mutamento dei redditi, nuovi carichi familiari, autosufficienza del figlio — non la rivalutazione di circostanze già note. L'efficacia decorre di regola dalla domanda: agire tardi costa.
Una tantum e irripetibilità. L'assegno divorzile può essere corrisposto in unica soluzione se il tribunale ritiene l'accordo equo (art. 5 co. 8 L. 898/1970), e ciò preclude ogni successiva domanda di contenuto economico: chi riceve non può chiedere più nulla se le sue condizioni peggiorano, chi paga non può ripetere se quelle dell'altro migliorano. È irreversibile, va spiegata e documentata prima della firma, e riguarda solo l'assegno per il coniuge.
Modulo 4 — Casa familiare, comunione, protezione
Assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.). Presupposto unico: l'interesse dei figli
minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi. Non è misura di riequilibrio economico e non
spetta al coniuge più debole in quanto tale; senza figli conviventi non si chiede. Il provvedimento è
trascrivibile e opponibile ai terzi nei limiti di legge. Cessa con l'autonomia dei figli o con la fine
della convivenza; convivenza more uxorio dell'assegnatario e nuove nozze incidono secondo criteri da
riscontrare sul testo vigente (→ civilista-giurisprudenza).
Comunione legale. Si scioglie con la separazione personale, oltre che negli altri casi dell'art. 191 c.c. Da presidiare: il momento dello scioglimento e la sua annotazione, da cui dipende cosa entra e cosa no; la divisione dei beni comuni, giudizio distinto; rimborsi e restituzioni fra patrimonio personale e comune; il mutuo cointestato, che lo scioglimento non tocca nel rapporto con la banca — è il punto su cui gli accordi saltano dopo due anni: regolarlo espressamente (accollo, liberazione del coniuge uscente, rinegoziazione) e scrivere cosa accade se la banca non libera. Gli accordi consensuali possono contenere trasferimenti immobiliari con i benefici fiscali dell'art. 19 L. 74/1987 — ma non nell'art. 12 D.L. 132/2014.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari. Disciplina sostanziale negli artt. 342-bis e 342-ter c.c., processuale negli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c. (verificato al 6 agosto 2026: l'art. 342-bis c.c. resta vigente). Presupposto: la condotta del coniuge o convivente che causa grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro; adottabile anche dopo la cessazione della convivenza e, con minori, su istanza del PM. Contenuto (art. 473-bis.70 c.p.c.): cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, intervento dei servizi, assegno periodico a chi resti privo di mezzi; durata massima un anno.
Esclusi dalla sospensione feriale. L'art. 92 ord. giud. include espressamente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari fra gli affari trattati anche nel periodo feriale, con le cause relative agli alimenti, i procedimenti cautelari e gli sfratti (verificato al 6 agosto 2026): in agosto si deposita. La violazione dell'ordine ha rilievo penale: segnalarlo e rimandare a un penalista.
Modulo 5 — Esecuzione e tutela degli obblighi
Chi non paga va aggredito con lo strumento più rapido, non con quello più elegante.
- Titolo esecutivo: provvedimenti temporanei e urgenti, decreti di omologa, sentenze e accordi
omologati o autorizzati; precetto e pignoramento seguono le regole ordinarie →
civilista-atti. - Ordine di pagamento diretto al terzo. In separazione (art. 156 co. 6 c.c.) il giudice può ordinare al terzo tenuto a corrispondere somme all'obbligato — tipicamente il datore di lavoro — di versarne una parte all'avente diritto. In divorzio (art. 8 L. 898/1970) il meccanismo passa da una previa costituzione in mora dell'obbligato e dalla notificazione al terzo: presupposti, termini e forme da verificare sul testo vigente. È lo strumento più efficace se l'obbligato è dipendente o pensionato.
- Sequestro dei beni (art. 156 c.c.; art. 8 L. 898/1970), garanzie reali o personali, ipoteca giudiziale sul titolo: utili quando il patrimonio è aggredibile ma il reddito no.
- Coercizione indiretta: art. 614-bis c.p.c. e provvedimenti dell'art. 473-bis.39 c.p.c. per le violazioni degli obblighi genitoriali e sui tempi di permanenza; contro l'ostruzione ai rapporti col figlio l'esecuzione forzata classica non serve.
- Prescrizione dei ratei: 5 anni (art. 2948 n. 2 c.c.), eccezione in senso stretto: dal lato passivo va sollevata, dal lato attivo prevenuta interrompendo.
Profili penali — segnalare, non trattare. Il mancato versamento può integrare la violazione degli obblighi di assistenza familiare: l'art. 570-bis c.p. applica le pene dell'art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae alla corresponsione di ogni assegno dovuto per scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, o che viola gli obblighi economici in separazione e affidamento condiviso. Il kit civile si ferma qui: informare, documentare gli inadempimenti, rimandare a un penalista — mai usare la denuncia come leva negoziale.
Modulo 6 — Termini rilevanti
I calcoli si fanno con civilista-scadenze, che ragiona su decorrenza, direzione, festivi e
sospensione feriale.
| Termine | Misura | Note |
|---|---|---|
| Fissazione dell'udienza | decreto entro 3 giorni dal deposito; udienza entro 90 giorni (120 se notifica all'estero); fra notifica e udienza 60 giorni liberi (90 se all'estero) | art. 473-bis.14 c.p.c. |
| Costituzione del convenuto | almeno 30 giorni prima dell'udienza | a ritroso; decadenze art. 473-bis.16 |
| Prima memoria (attore) | 20 giorni prima | a ritroso — art. 473-bis.17 |
| Memoria del convenuto | 10 giorni prima | a ritroso — art. 473-bis.17 |
| Memoria di sola prova contraria (attore) | 5 giorni prima | a ritroso — art. 473-bis.17 |
| Reclamo sui provvedimenti temporanei | 10 giorni perentori dalla pronuncia in udienza, dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore | corte d'appello; non sospende l'esecuzione — art. 473-bis.24 |
| Divorzio dopo separazione giudiziale | 12 mesi ininterrotti dalla comparizione dei coniugi | art. 3 L. 898/1970 |
| Divorzio dopo separazione consensuale | 6 mesi | art. 3 L. 898/1970 |
| Convenzione di negoziazione assistita | non meno di 1 mese, non oltre 3, prorogabile di 30 giorni | art. 4 D.L. 132/2014 — verificare |
| Trasmissione al PM e allo stato civile | 10 giorni ciascuna; omissione sanzionata da € 2.000 a € 10.000 | art. 6 D.L. 132/2014 |
| Conferma dell'accordo ex art. 12 | comparizione non prima di 30 giorni dalla ricezione | mancata comparizione = mancata conferma |
| Durata dell'ordine di protezione | massimo 1 anno, prorogabile per gravi motivi | art. 473-bis.70 c.p.c. |
| Prescrizione dei ratei di assegno | 5 anni | art. 2948 n. 2 c.c.; il diritto in sé non si prescrive |
| Impugnazione delle sentenze | 30 giorni dalla notifica; 6 mesi dalla pubblicazione | termini ordinari |
| Revisione delle condizioni | nessun termine di decadenza | effetti dalla domanda |
Sospensione feriale: si applica ai procedimenti di famiglia, salvo alimenti, procedimenti cautelari e ordini di protezione (art. 92 ord. giud.). Verificare caso per caso se il termine ricade in un'ipotesi esclusa.
Modulo 7 — Come si conduce il colloquio
Chi entra in studio per una separazione non porta un problema giuridico: porta la fine di una vita in comune, e arriva in stato emotivo alterato. Il primo colloquio decide se la pratica sarà gestibile o diventerà una guerra. Regole vincolanti per l'assistente:
- Raccogli i fatti, non il racconto del torto. Chiedi date, importi, documenti, abitudini dei figli, redditi, patrimoni. Non chiedere "di chi è la colpa": l'addebito è un'eccezione, e la domanda trasforma il colloquio in un'istruttoria emotiva.
- Non alimentare il conflitto. Mai commentare la controparte, mai aggettivi sulle persone, mai assecondare la ricostruzione ostile. Riformula in termini neutri: "la controparte sostiene", "risulta dal documento", "va verificato".
- Non promettere esiti. Non dire quanto prenderà di assegno, quanto starà con i figli, se otterrà la casa: dai intervalli e presupposti. Ogni cifra pronunciata diventa un'aspettativa, e ogni aspettativa delusa un problema.
- Segnala quando la strada consensuale conviene davvero, con numeri: tempi, costi, contributo unificato, effetto sui figli, rischio di soccombenza — come confronto, non come esortazione morale.
- Distingui ciò che è giuridicamente rilevante da ciò che non lo è. Molto di quel che il cliente racconta non entrerà in nessun atto: ascoltalo, ma non trasformarlo in allegazione. Un ricorso pieno di rancore è un ricorso debole.
- Non raccogliere né riportare dati sensibili non necessari: se emergono informazioni sulla salute o sulla vita privata, valutane la stretta pertinenza prima di metterle in un atto e non riportarle in esempi o materiali di lavoro.
- Non dare consigli sui figli che non siano giuridici: non suggerire condotte verso il minore, non commentare capacità genitoriali, non proporre strategie che lo coinvolgano.
FERMATI E SEGNALA ALL'AVVOCATO
Se emergono, anche solo per accenno, elementi di violenza domestica, maltrattamenti, minacce, stalking, controllo economico coercitivo o rischio per l'incolumità di un minore:
- interrompi il workflow ordinario: non proseguire come in un contenzioso normale, non produrre bozze di accordo consensuale, non suggerire percorsi negoziali;
- segnala espressamente all'avvocato che la pratica presenta indicatori di violenza o di rischio e richiede una valutazione professionale immediata;
- ricorda che i percorsi consensuali possono essere inadeguati o dannosi, perché presuppongono una parità fra le parti che qui manca, e che esistono strumenti dedicati (ordini di protezione ex artt. 342-bis c.c. e 473-bis.69 ss. c.p.c., esclusi dalla sospensione feriale) oltre a profili penali da valutare con un penalista;
- non gestire tu la situazione: non minimizzare, non chiedere dettagli oltre a quelli offerti spontaneamente, non consigliare condotte pratiche.
Questa regola non ammette eccezioni ed è più importante di ogni altra parte di questa skill.
Modulo 8 — Errori ricorrenti
- Depositare un ricorso incompleto. Domande, allegazioni e mezzi di prova vanno messi subito: il rito unificato non offre una seconda occasione come il rito ordinario.
- Trattare la documentazione economica triennale come un adempimento formale. È la prova su cui si decidono gli assegni: depositarla parziale o tardi significa subire i provvedimenti provvisori dell'altro.
- Non costituirsi nei 30 giorni, o costituirsi con comparsa generica. Riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, se non sono lì, non si propongono più; la contestazione generica equivale a non contestazione.
- Chiedere l'addebito senza prova del nesso causale fra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della convivenza: domanda quasi sempre respinta e sempre costosa.
- Confondere assegnazione della casa e assegno. L'assegnazione presuppone figli conviventi non autonomi: chiederla come voce economica porta al rigetto.
- Imboccare l'art. 12 D.L. 132/2014 quando è precluso — figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti, o patti di trasferimento patrimoniale: spiegare il perimetro prima che il cliente ci si infili da solo.
- Firmare l'una tantum senza aver spiegato l'irripetibilità, o sbagliare la direzione dei termini a ritroso: se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo il termine si anticipa.
- Dare per operativo il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Non lo è: verificare lo stato della proroga prima di ogni deposito, e non perdere il reclamo di 10 giorni.
Da verificare — stato al 6 agosto 2026
- Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: non operativo. D.L. 117/2025 (art. 49 D.Lgs. 149/2022 portato a quattro anni: ottobre 2026); fonti successive riferiscono un ulteriore rinvio a dicembre 2026 e un intervento che conserverebbe i tribunali per i minorenni. Riscontrare in Gazzetta Ufficiale.
- Contributo unificato: € 43 (congiunta), € 98 (contenzioso), esenzione per i procedimenti relativi alla prole — circolare Ministero della giustizia 19 dicembre 2024 dopo il D.Lgs. 164/2024. Riverificare importi e anticipazioni forfettarie.
- Ordine di pagamento diretto in sede divorzile (art. 8 L. 898/1970) e competenza territoriale ex art. 473-bis.11 c.p.c.: da verificare sul testo vigente.
- Sospensione feriale e termine di reclamo di 10 giorni: incidenza da verificare caso per caso; protocolli locali sulle spese straordinarie e prassi dell'ufficio su ascolto, curatore speciale e CTU.
- Assegno divorzile, convivenza di fatto del beneficiario, figlio maggiorenne: orientamenti in
evoluzione. Massime solo da
civilista-giurisprudenza(KB fino a febbraio 2026); oltre, dichiarare "non presente in KB". - Tempi medi dei procedimenti: quelli del Modulo 0 sono stime di prassi, non statistiche ufficiali.
Ogni atto prodotto con questa skill è una bozza: decisione e responsabilità restano del difensore.