civilista-quantificazione — Quanto si chiede e quanto costa
Una causa civile si vince sui fatti e si perde sui numeri. Una domanda quantificata male viene ridotta, una nota spese generica viene tagliata, una transazione decisa senza un conto è una scommessa. Questa skill produce cifre difendibili: ognuna con criterio dichiarato, fonte e data di riferimento.
Avvertenza vincolante. Nel civile i numeri scadono in fretta: tabelle del danno, saggio legale,
parametri forensi, contributo unificato cambiano ogni anno o quasi. Tutti i valori qui riportati sono
verificati al 5 agosto 2026 e vanno riverificati prima dell'uso: nessun numero entra in un atto
senza data di riferimento. Per le massime → civilista-giurisprudenza: qui si citano criteri, non sentenze.
MODULO 1 — Danno non patrimoniale
Le tre componenti, da tenere distinte
Confonderle espone alla duplicazione (voce respinta) o all'omissione (voce non liquidata perché non chiesta).
- Danno biologico — lesione dell'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale, sul piano dinamico-relazionale e nell'incidenza sulle attività quotidiane, a prescindere dagli effetti reddituali. Si liquida a punto, per percentuale di invalidità ed età.
- Danno morale — sofferenza interiore, patema, lesione della dignità. Componente autonoma: va allegata e provata, anche per presunzioni, e si somma al biologico secondo la struttura della tabella applicata. Non si presume dal solo punto di invalidità.
- Personalizzazione — l'aumento che compensa le conseguenze peculiari e anomale del caso concreto, eccedenti quelle ordinarie di quella menomazione. Va allegata in modo analitico (attività abbandonate, testimoni, documentazione): chiesta senza allegazione specifica, viene negata.
Sistemi tabellari applicabili
| Sistema | Ambito | Riferimento verificato al 5 agosto 2026 |
|---|---|---|
| Tabella Unica Nazionale (TUN) macrolesioni | Invalidità superiori al 9% (fascia 10-100), RCA e responsabilità sanitaria | D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, attuativo dell'art. 138 D.Lgs. 209/2005, pubblicato in G.U. il 18 febbraio 2025, in vigore dal 5 marzo 2025 |
| Micropermanenti | Invalidità fino al 9%, RCA e natanti | Art. 139 D.Lgs. 209/2005, importi aggiornati con decreto ministeriale annuale |
| Tabelle di Milano | Sinistri e fatti fuori dall'ambito TUN; perdita del rapporto parentale | Edizione 2024, pubblicata il 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, con rivalutazione agli indici ISTAT riferita al 1° gennaio 2024 (incremento di oltre il 16% rispetto all'edizione 2021 — data di riferimento da riverificare sulla relazione di accompagnamento) |
| Tabelle di Roma | Idem, secondo la prassi dell'ufficio | Base 10 novembre 2023, con aggiornamento 2025 della tabella per la perdita del rapporto parentale |
Ambito di applicazione della TUN — il punto che genera più errori:
- RC auto: si applica ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025; per quelli anteriori restano le tabelle giudiziali.
- Responsabilità sanitaria: si applica alle richieste risarcitorie formulate dopo il 5 marzo 2025, anche se il fatto lesivo è anteriore, coerentemente con la struttura claims made della copertura. È una differenza sostanziale rispetto alla RCA e va verificata caso per caso. Il diritto intertemporale per i giudizi pendenti è controverso: dichiararlo, non risolverlo d'ufficio.
- La TUN è costruita a punto e coefficienti demografici per età, con una componente di danno morale in forbice percentuale ristretta e una personalizzazione fino al 30% che opera sul solo danno biologico, non sulla componente morale. Verificarne la struttura sul testo del decreto.
- DA VERIFICARE — la tabella medico-legale attuativa (barème delle menomazioni 10-100 punti) prevista dall'art. 138 co. 2 lett. a) cod. ass.: alla data di verifica non risulta adottata con decreto e nella prassi si usano barème scientifici accreditati. Senza barème ufficiale la valutazione medico-legale resta il punto contendibile della quantificazione.
Micropermanenti (art. 139 cod. ass.) — importi aggiornati annualmente con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. Verificati al 5 agosto 2026 (D.M. 20 luglio 2026, decorrenza aprile 2026): € 988,45 per il primo punto di invalidità permanente e € 57,64 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Ricorda il requisito dell'accertamento clinico strumentale obiettivo per il danno permanente da lesione lieve: senza, la voce viene esclusa. Anche gli importi della fascia 10-100 si aggiornano annualmente (ultimo decreto verificato: 10 dicembre 2025).
Perdita del rapporto parentale. Liquidazione a punti secondo la tabella di Milano ed. 2024 o di Roma (aggiornamento 2025), su età della vittima e del congiunto, intensità del legame, convivenza, composizione del nucleo superstite. Va dichiarato quale tabella si applica e perché.
MODULO 2 — Interessi e rivalutazione sui debiti di valore
Debito di valore e debito di valuta
| Debito di valore | Debito di valuta | |
|---|---|---|
| Cosa è | Obbligazione risarcitoria: ha per oggetto il valore del bene perduto | Obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro fin dall'origine |
| Esempi | Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale; indennità; indebito arricchimento | Prezzo, canone, corrispettivo, mutuo, saldo fatture |
| Rivalutazione | Dovuta d'ufficio fino alla liquidazione: il debito si adegua alla svalutazione | Non dovuta automaticamente |
| Interessi | Compensativi, dal fatto alla liquidazione, col metodo delle Sezioni Unite | Moratori dalla mora (art. 1224 co. 1 c.c.) |
| Maggior danno | Incluso nella rivalutazione | Art. 1224 co. 2 c.c.: va allegato e provato dal creditore |
Dalla liquidazione il debito di valore si converte in debito di valuta e produce interessi legali sulla somma liquidata. Confondere i due regimi è l'errore più frequente: chiedere la rivalutazione su un credito da fatture è chiedere ciò che non spetta.
Il metodo — Cass. Sezioni Unite n. 1712/1995
È il criterio di calcolo consolidato per gli interessi compensativi sul debito di valore, richiamato
qui come metodo e non come precedente da citare in atti (per la massima →
civilista-giurisprudenza). Sequenza:
- Determinare il danno ai valori del momento dell'illecito, oppure prendere il valore attuale e devalutarlo alla data del fatto con gli indici ISTAT (FOI).
- Rivalutare progressivamente quel capitale, anno per anno (o mese per mese), dalla data dell'illecito alla data della liquidazione.
- Calcolare gli interessi compensativi su ciascun importo via via rivalutato, cioè sul capitale come esisteva in ciascun periodo intermedio, e sommare capitale rivalutato finale e interessi.
Perché non si fa altrimenti. Applicare gli interessi alla somma già rivalutata al valore finale produce una duplicazione: si remunera due volte lo stesso lasso di tempo. È il vizio che i giudici tagliano più spesso e, nelle difese avversarie, l'obiezione più semplice da sollevare — quindi dal lato passivo controlla sempre come la controparte ha costruito il conteggio. Nota: gli interessi compensativi non hanno necessariamente il saggio legale, purché il saggio adottato sia motivato e il calcolo mostrato.
Saggio legale (art. 1284 co. 1 c.c.)
1,60% dal 1° gennaio 2026 (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, G.U. dicembre 2025 — verificato al 5 agosto 2026); 2,00% nel 2025. Il saggio cambia con decreto annuale: nei conteggi pluriennali va applicato per periodi, con il saggio vigente in ciascun anno. Un conteggio che applica un unico saggio a un arco di dieci anni è sbagliato in partenza. Riverificare ogni gennaio.
Interessi commerciali — D.Lgs. 231/2002
Per le transazioni commerciali tra imprese e con la pubblica amministrazione il saggio moratorio è quello BCE maggiorato di 8 punti, determinato semestralmente con comunicato del MEF. Verificati al 5 agosto 2026: I semestre 2026, 2,15% + 8 = 10,15%; II semestre 2026, 2,40% + 8 = 10,40% (comunicato MEF in G.U. n. 163 del 16 luglio 2026). Applicabile d'ufficio nel suo ambito, salvo diverso accordo scritto non gravemente iniquo: verificare sempre se il credito vi rientra prima di chiedere il solo saggio legale, perché la differenza è di ordini di grandezza. Ricorda inoltre l'art. 1284 co. 4 c.c.: dalla domanda giudiziale, in mancanza di diversa pattuizione, il saggio è quello delle transazioni commerciali — va chiesto espressamente nelle conclusioni.
MODULO 3 — Spese di lite e nota spese
Parametri forensi
Riferimento: D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (G.U. 8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022). Verificato al 5 agosto 2026: non risulta un decreto di aggiornamento successivo. Riverificare prima del deposito di ogni nota spese.
Scaglioni per valore (giudizi civili davanti al tribunale): fino a € 1.100; da € 1.100,01 a € 2.600; a € 5.200; a € 13.000; a € 26.000; a € 52.000; a € 104.000; a € 260.000; a € 520.000; oltre € 520.000. Gli importi di ciascuna fase si leggono sulla tabella allegata al decreto vigente: non vanno riportati a memoria. Il valore si determina sul disputatum, salvo liquidazione sul decisum nei casi previsti.
Quattro fasi, da esporre sempre distintamente in nota spese: studio (esame degli atti, ricostruzione dei fatti, ricerca, parere, corrispondenza); introduttiva (atto introduttivo o comparsa di costituzione, notifiche, iscrizione a ruolo); istruttoria o di trattazione (memorie, istanze, prove, CTU, udienze); decisionale (precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale, repliche, discussione).
Aumenti e riduzioni (art. 4 D.M. 55/2014): il compenso di fase può di regola essere aumentato fino all'80% o ridotto fino al 50%; per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la riduzione fino al 70%. Aumento per pluralità di parti con la stessa posizione processuale, con percentuale decrescente oltre un certo numero di assistiti, e riduzione di regola del 30% quando l'assistenza a più soggetti non comporta l'esame di questioni distinte. Aumento fino al 25% sulla fase decisionale in caso di conciliazione giudiziale o transazione. Il decreto premia inoltre la chiarezza e sinteticità degli atti: verificarne la formulazione vigente.
Accessori e voci ulteriori, nell'ordine in cui vanno esposti: rimborso forfetario spese generali 15% sul compenso (art. 2 D.M. 55/2014); CPA 4% su compenso e rimborso; IVA 22% su compenso, rimborso e CPA, se dovuta; spese vive documentate (notifiche, visure, diritti di copia, CTU e CTP, indennità di mediazione); contributo unificato per scaglione, da verificare sugli importi vigenti alla data di iscrizione a ruolo e ripetibile se anticipato dalla parte vittoriosa.
Soccombenza e compensazione
- Regola generale (art. 91 c.p.c.): le spese seguono la soccombenza, con condanna d'ufficio.
- Compensazione (art. 92 co. 2 c.p.c.): ammessa per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, oltre alle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni riconosciute in via costituzionale. Verificare il perimetro vigente prima di farci affidamento nel calcolo del rischio.
- Art. 91 co. 1, secondo periodo: se la domanda è accolta in misura non superiore alla proposta
conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, chi ha rifiutato è condannato alle spese maturate
dopo la proposta. È la ragione per cui ogni proposta va messa agli atti (→
civilista-adr). - Responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.): va chiesta, non evocata.
MODULO 4 — Stima del rischio economico della causa
Schema replicabile, da compilare sempre in tabella. Serve al cliente per decidere, non all'avvocato per rassicurarsi.
| Voce | Vittoria piena | Soccombenza piena | Esito intermedio (parziale, spese compensate) |
|---|---|---|---|
| A. Valore recuperabile | Capitale + interessi + rivalutazione | 0 | Quota riconosciuta |
| B. Spese proprie (compensi 4 fasi + 15% + CPA + IVA) | Ripetibili dalla controparte | A carico nostro | A carico nostro |
| C. Spese vive (CU, notifiche, CTP, CTU) | Ripetibili | A carico nostro | Di regola pro quota |
| D. Spese della controparte | 0 | A carico nostro | 0 se compensate |
| E. Tempi | Primo grado + eventuale appello + esecuzione | Idem | Idem |
| F. Recuperabilità | La controparte è solvibile? Ci sono garanzie o beni capienti? | — | — |
Formula di lavoro: Esito atteso = (p × A) − B − C − ((1 − p) × D), dove p è la probabilità di
accoglimento stimata in modo esplicito e argomentato sulla base della tabella dell'onere della
prova (→ civilista-caso), non a sensazione. Se p non si sa stimare, si dichiara e si ragiona per
scenari.
Confronto con l'ipotesi transattiva. Va prodotto sempre, in tre righe: cifra realisticamente ottenibile, netta di spese proprie; tempo di incasso (settimane contro anni) e certezza (titolo esecutivo immediato, garanzie); rischio azzerato — nessuna soccombenza, nessuna CTU sfavorevole, nessun appello. La transazione va confrontata con l'esito atteso, non con l'esito sperato: una transazione al 60% incassata in due mesi batte quasi sempre una vittoria al 100% incassata in cinque anni da un debitore di dubbia capienza, e quando non la batte va detto con altrettanta chiarezza. Aggiungere sempre due elementi fuori formula: il costo interno per il cliente (tempo, gestione, esposizione reputazionale) e il valore del precedente quando la controparte è seriale e la causa è pilota.
MODULO 5 — Come si presentano i conti nell'atto
Prospetto di calcolo, sempre in tabella, nel corpo dell'atto o come allegato numerato. Colonne minime: voce, criterio, periodo, importo. Ogni riga deve poter essere verificata senza rifare il lavoro.
| Voce | Criterio | Periodo | Importo |
|---|---|---|---|
| Danno biologico permanente [ ]% | Tabella [Milano 2024 / TUN D.P.R. 12/2025], età [ ] | — | € [ ] |
| Danno biologico temporaneo | [ ] giorni ITA + [ ] al 50% | — | € [ ] |
| Personalizzazione | [ ]% — allegata ai §§ [ ] | — | € [ ] |
| Danno patrimoniale | Spese documentate doc. [ ]; capacità lavorativa specifica | — | € [ ] |
| Rivalutazione ISTAT | Indici FOI | dal [data illecito] al [data domanda] | € [ ] |
| Interessi compensativi | Su capitale devalutato e progressivamente rivalutato | dal [ ] al [ ] | € [ ] |
| Totale | € [ ] |
Criterio dichiarato. Ogni cifra porta la fonte: quale tabella, quale edizione, quali indici, quale saggio e per quale periodo. Un conteggio che non dichiara il criterio è un conteggio che il giudice rifà a modo suo, quasi mai a nostro favore.
Formulazione corretta delle conclusioni, dal lato attivo:
«condannare [ ] al pagamento della somma di € [ ], o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi compensativi calcolati sul capitale devalutato alla data del fatto e progressivamente rivalutato, dalla data del fatto al saldo effettivo, oltre interessi legali dalla liquidazione al saldo; con vittoria di spese, competenze e accessori di legge, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge.»
Tre errori da non commettere: chiedere «interessi e rivalutazione» senza indicare il metodo (si ottiene il minimo); chiedere la rivalutazione su un debito di valuta (voce respinta, con effetto sulla credibilità dell'intero conteggio); omettere la clausola «o la diversa somma».
Dal lato passivo il conteggio avversario si attacca su quattro punti fissi: interessi calcolati sul rivalutato finale (duplicazione); saggio unico applicato a periodi con saggi diversi; tabella o edizione errata rispetto alla data del fatto o della richiesta; personalizzazione chiesta senza allegazione analitica. Le contestazioni vanno specifiche: quella generica equivale a non contestazione.
Date di riferimento — da riverificare prima dell'uso
Ultima verifica: 5 agosto 2026.
| Dato | Valore verificato | Cadenza di aggiornamento |
|---|---|---|
| Saggio legale | 1,60% dal 1° gennaio 2026 (2,00% nel 2025) | Annuale, decreto MEF di dicembre |
| Interessi D.Lgs. 231/2002 | 10,40% (BCE 2,40% + 8) nel II semestre 2026 | Semestrale, comunicato MEF |
| Micropermanenti art. 139 | € 988,45 primo punto; € 57,64 al giorno ITA | Annuale, decreto MIMIT |
| Macrolesioni art. 138 (TUN) | D.P.R. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025; importi aggiornati con decreto del 10 dicembre 2025. Barème medico-legale 10-100 punti: non risulta adottato — verificare | Annuale |
| Tabelle di Milano e di Roma | Milano ed. 2024 (4 giugno 2024); Roma base 10 novembre 2023 con aggiornamento 2025 per il rapporto parentale | Irregolare; verificare edizioni successive |
| Parametri forensi e contributo unificato | D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022; CU da verificare per scaglione alla data di iscrizione a ruolo | Verificare decreti successivi |
Tono e stile
- Prima il criterio, poi il numero: un numero senza criterio non si usa in un atto. Ogni valore porta fonte e data e l'avvertenza che va riverificato — nel civile questi numeri scadono in fretta.
- Distingui sempre debito di valore e debito di valuta prima di calcolare qualsiasi accessorio.
- Le stime di rischio devono essere scomode: servono a far decidere il cliente, non a compiacerlo.
- Per le massime →
civilista-giurisprudenza; per le date →civilista-scadenze; per la strategia →civilista-caso; per il confronto con la trattativa →civilista-adr. - Tutto ciò che produci è una bozza di lavoro: il conteggio finale lo verifica il difensore.